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La Corte Costituzionale da ragione
al Trentino sull'Irap
Trento -
La Corte Costituzionale, il 16 dicembre 2010, dà ragione alla Provincia
di Trento in merito alla riduzione di un punto percentuale dell'aliquota
Irap nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e
loro consorzi, oggetto di una legge provinciale, la n. 2 del marzo 2009,
impugnata dal Consiglio dei Ministri. Con una sentenza di ieri - 15
dicembre 2010 - la Corte ha stabilito che, alla luce delle modifiche
apportate allo Statuto in materia di finanza provinciale nel dicembre
2009 (art. 73 dello Statuto), la Provincia gode di una maggiore
autonomia rispetto alle altre Regioni, potendo, nell’ipotesi in cui il
gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alla Provincia
stessa, modificare “liberamente” le aliquote delle imposte erariali, con
il solo limite del rispetto delle "aliquote superiori» fissate dalla
legge statale”.
Ricapitoliamo brevemente i termini della questione.
Il
Consiglio dei Ministri aveva deliberato l’impugnazione dell’art. 3,
comma 2, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (finanziaria di
assestamento 2009), il quale dispone per gli anni 2010 e 2011, la
riduzione di un punto percentuale dell’aliquota IRAP, che la legge dello
Stato fissava nella misura dell’1,9% per i soggetti che operano nel
settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro
consorzi. Lo Stato sosteneva che la Provincia autonoma di Trento, come
le altre Regioni, potesse modificare fino al massimo di 1 punto
percentuale la sola aliquota base dell’IRAP (ora fissata al 3,90%), ma
non le aliquote speciali (quale quella relativa al settore agricolo e
della piccola pesca).
La Corte
Costituzionale invece, con la sentenza di ieri, la n. 357 del 2010, ha
stabilito che, alla luce delle modifiche apportate allo Statuto di
Autonomia in materia di finanza provinciale nel dicembre 2009, la
Provincia gode di una maggiore autonomia rispetto alle altre Regioni,
con il solo limite del rispetto delle “aliquote superiori” fissate dalla
legge statale.
“Deve
invece ritenersi - si legge nella sentenza - che la riduzione
dell’aliquota speciale dell’Irap stabilita dalle disposizioni denunciate
sia consentita dalla modifica dell’art. 73 dello Statuto d’autonomia,
intervenuta a far data dal 1° gennaio 2010. Infatti, il comma 107
dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge
finanziaria 2010), ha introdotto nell’art. 73 del suddetto statuto il
comma 1-bis, secondo cui "Le province, relativamente ai
tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono
in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e
deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla
normativa statale». In particolare, detto comma 1-bis va
interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui il gettito di un tributo
erariale sia interamente devoluto alla Provincia, questa − ove la legge
statale le consenta una qualche manovra sulle aliquote, sulle
agevolazioni o sulle esenzioni (“ne prevede la possibilità”) − può
liberamente (“in ogni caso”) modificare aliquote e prevedere
agevolazioni, con il solo limite del rispetto delle “aliquote superiori”
fissate dalla legge statale. In altri termini, la Provincia può operare
qualsiasi manovra che possa comportare una riduzione del gettito del
tributo, diminuendo l’aliquota, anche al di sotto dei limiti minimi
eventualmente stabiliti dalla legge statale. Ciò è possibile “in ogni
caso” e, quindi, anche nel caso di un tributo per il quale la legge
statale consenta la modifica solo dell’aliquota base e non delle
aliquote speciali, le quali, perciò, potranno essere sempre diminuite
dalla Provincia."
Soddisfazione è stata espressa dal presidente Lorenzo Dellai secondo il
quale, con questa sentenza, "vengono riconosciute nuovamente, anche in
questa materia, le prerogative dell'Autonomia speciale, ma viene
parimenti confermata la bontà del lavoro svolto dall'amministrazione
provinciale, nel muoversi con competenza all'interno dei parametri
fissati dalla legge. Tutto ciò con l'obiettivo di sostenere settori
vitali della nostra economia come quello agricolo, le cui ricadute per
l'intera comunità sono ben note."
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