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La Corte Costituzionale da ragione al Trentino sull'Irap

Trento - La Corte Costituzionale, il 16 dicembre 2010, dà ragione alla Provincia di Trento in merito alla riduzione di un punto percentuale dell'aliquota Irap nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, oggetto di una legge provinciale, la n. 2 del marzo 2009, impugnata dal Consiglio dei Ministri. Con una sentenza di ieri - 15 dicembre 2010 - la Corte ha stabilito che, alla luce delle modifiche apportate allo Statuto in materia di finanza provinciale nel dicembre 2009 (art. 73 dello Statuto), la Provincia gode di una maggiore autonomia rispetto alle altre Regioni, potendo, nell’ipotesi in cui il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alla Provincia stessa, modificare “liberamente” le aliquote delle imposte erariali, con il solo limite del rispetto delle "aliquote superiori» fissate dalla legge statale”.

Ricapitoliamo brevemente i termini della questione.

Il Consiglio dei Ministri aveva deliberato l’impugnazione dell’art. 3, comma 2, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (finanziaria di assestamento 2009), il quale dispone per gli anni 2010 e 2011, la riduzione di un punto percentuale dell’aliquota IRAP, che la legge dello Stato fissava nella misura dell’1,9% per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi. Lo Stato sosteneva che la Provincia autonoma di Trento, come le altre Regioni, potesse modificare fino al massimo di 1 punto percentuale la sola aliquota base dell’IRAP (ora fissata al 3,90%), ma non le aliquote speciali (quale quella relativa al settore agricolo e della piccola pesca).

La Corte Costituzionale invece, con la sentenza di ieri, la n. 357 del 2010, ha stabilito che, alla luce delle modifiche apportate allo Statuto di Autonomia in materia di finanza provinciale nel dicembre 2009, la Provincia gode di una maggiore autonomia rispetto alle altre Regioni, con il solo limite del rispetto delle “aliquote superiori” fissate dalla legge statale.

“Deve invece ritenersi - si legge nella sentenza - che la riduzione dell’aliquota speciale dell’Irap stabilita dalle disposizioni denunciate sia consentita dalla modifica dell’art. 73 dello Statuto d’autonomia, intervenuta a far data dal 1° gennaio 2010. Infatti, il comma 107 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2010), ha introdotto nell’art. 73 del suddetto statuto il comma 1-bis, secondo cui "Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale». In particolare, detto comma 1-bis va interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alla Provincia, questa − ove la legge statale le consenta una qualche manovra sulle aliquote, sulle agevolazioni o sulle esenzioni (“ne prevede la possibilità”) − può liberamente (“in ogni caso”) modificare aliquote e prevedere agevolazioni, con il solo limite del rispetto delle “aliquote superiori” fissate dalla legge statale. In altri termini, la Provincia può operare qualsiasi manovra che possa comportare una riduzione del gettito del tributo, diminuendo l’aliquota, anche al di sotto dei limiti minimi eventualmente stabiliti dalla legge statale. Ciò è possibile “in ogni caso” e, quindi, anche nel caso di un tributo per il quale la legge statale consenta la modifica solo dell’aliquota base e non delle aliquote speciali, le quali, perciò, potranno essere sempre diminuite dalla Provincia."

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Lorenzo Dellai secondo il quale, con questa sentenza, "vengono riconosciute nuovamente, anche in questa materia, le prerogative dell'Autonomia speciale, ma viene parimenti confermata la bontà del lavoro svolto dall'amministrazione provinciale, nel muoversi con competenza all'interno dei parametri fissati dalla legge. Tutto ciò con l'obiettivo di sostenere settori vitali della nostra economia come quello agricolo, le cui ricadute per l'intera comunità sono ben note."

 

 

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