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Proroga del provvedimento in difesa del centro storico di Roma 

Roma - Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha prorogato per tre mesi, fino al 31 marzo 2012, la validità dell’ ordinanza 216 del 3 ottobre 2011, a tutela della sicurezza pubblica e della salvaguardia del patrimonio artistico e monumentale in specifiche aree del centro storico. In particolare, il provvedimento vieta ai responsabili degli Uffici e Servizi dell’Amministrazione Capitolina di procedere al rilascio di concessioni di suolo pubblico per eventi e manifestazioni da svolgersi nell’area di Piazza Navona e della Fontana di Trevi. Il divieto non si applica: al “Mercatino di Natale e Festa della Befana” in Piazza Navona; per l’esercizio di professioni artistiche regolamentate (pittori, ritrattisti, caricaturisti ed artisti di strada) in Piazza Navona; per l’esercizio della professione degli artisti di strada in Piazza Fontana di Trevi; per le riprese cinematografiche e televisive; per gli eventi e/o manifestazioni promossi ed organizzati dall’Amministrazione Capitolina, in ragione della loro insita rilevanza pubblica.

Il Sindaco ha anche prorogato di tre mesi la validità di altre due ordinanze in scadenza il 31 dicembre 2011. Si tratta dell’ordinanza 129 del 25 maggio 2010, la cosiddetta ordinanza “antischiamazzi” che, nel reprimere rumori lesivi della salute, della sicurezza delle persone e dell’igiene pubblica, impone tra l’altro ai gestori di esercizi pubblici di diffondere musica a porte e finestre chiuse e di assicurare la costante pulizia degli spazi pubblici concessi, pena la sanzione amministrativa di 500 euro. Rumori molesti, anche dovuti da un utilizzo improprio dei clacson, assembramenti chiassosi e schiamazzi causati da comportamenti degenerativi e connessi all’esercizio di attività ludiche, economiche sociali, di circoli privati e di altre categorie assimilabili, sono puniti con una sanzione compresa tra 25 e 150 euro, ferma restando l’eventuale applicazione di sanzioni penali e amministrative.

È stata, infine, prorogata l’ordinanza che vieta l’organizzazione e la partecipazione ai cosiddetti pub crawl e che colpisce gli esercizi che vi partecipano o ne favoriscono l’attuazione con la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 3 e 60 giorni.

 

 

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